Impugnazione del riconoscimento per violenza - Art. 265
Art. 265: impugnazione per violenza del riconoscimento entro un anno dalla cessazione; per il minore, entro un anno dalla maggiore età.
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata. Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 265 del codice civile permette a chi ha riconosciuto un figlio sotto minaccia o con violenza di chiedere l'annullamento del riconoscimento. Il termine per agire è di un anno dal momento in cui la violenza è finita.
Se chi ha fatto il riconoscimento era minorenne, il termine di un anno inizia quando diventa maggiorenne, anche se la violenza era cessata prima. La norma si applica a qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica che abbia costretto la persona a riconoscere il figlio.
Quando si applica
- Un padre viene minacciato di violenza fisica se non riconosce il figlio; dopo che la minaccia cessa, ha un anno per impugnare.
- Una madre minorenne subisce pressioni psicologiche dal partner per riconoscere il figlio; una volta maggiorenne, ha un anno per agire.
- Un uomo viene tenuto prigioniero fino alla firma del riconoscimento; dopo la liberazione, decorre l'anno per impugnare.
- Una persona viene costretta con violenza a riconoscere un bambino che non è suo; la violenza cessa e inizia il termine.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre l'impugnazione per errore sull'identità del figlio o per difetto di veridicità (disconoscimento di paternità), che sono disciplinate da altre norme.
- Non si applica quando la violenza è ancora in corso: il termine decorre solo dalla sua cessazione.
- Non riguarda i casi di interdizione giudiziale dell'autore del riconoscimento, trattati dall'art. 266.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 265 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.