Regola generale sull'onere della prova – Art. 2697
Art. 2697: chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi; chi eccepisce modifiche o estinzione deve provare i fatti dell'eccezione.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chi vuole ottenere qualcosa in tribunale (far valere un diritto) deve dimostrare i fatti che danno origine a quel diritto. Per esempio, chi chiede un risarcimento deve provare che l'altra parte ha causato il danno.
Chi invece si difende sostenendo che quei fatti non sono veri, o che il diritto è cambiato o è finito, deve provare i fatti su cui si basa la sua eccezione. Ad esempio, se il convenuto dice che il debito è già stato pagato, deve provare il pagamento.
Questa regola generale si chiama "onere della prova" e vale per tutti i processi civili, salvo previsioni diverse (come quelle dell'articolo 2698).
Quando si applica
- Un locatore chiede lo sfratto per morosità: deve provare che l'inquilino non ha pagato gli affitti.
- Un lavoratore rivendica il pagamento di straordinari: deve provare di averli effettivamente svolti.
- Un acquirente denuncia vizi della cosa comprata: deve provare che i vizi esistevano al momento della vendita.
- Un condomino agisce per danni causati da infiltrazioni: deve provare che l'infiltrazione proviene dall'unità del vicino.
- Un creditore chiede il pagamento di un debito: deve provare l'esistenza del contratto o del titolo.
Cosa questo articolo non dice
- Non indica quali mezzi di prova sono ammessi (art. 2699 e seguenti).
- Non impedisce alle parti di pattuire diversamente (art. 2698).
- Non si applica ai processi penali (cui si applicano regole diverse).
- Non stabilisce il valore probatorio di documenti (art. 2700, 2702).
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