Rinvio per trascrizione beni mobili - Art. 2696
L'art. 2696 del Codice Civile rinvia alle leggi speciali per la trascrizione di atti relativi a beni mobili non già regolati dal codice stesso.
Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo è una norma di rinvio. Non stabilisce regole proprie, ma indica che per i beni mobili diversi da quelli già trattati dal codice, se una legge speciale prevede la trascrizione di determinati atti, si devono seguire le disposizioni di quella legge speciale.
Il codice civile disciplina la trascrizione per immobili e per alcuni beni mobili specifici (come navi e aeromobili) in altri articoli. Per tutti gli altri beni mobili per cui è prevista la trascrizione, l'articolo 2696 rimanda alle leggi speciali che li riguardano, senza dettare norme autonome.
Il lettore deve quindi individuare la legge speciale applicabile al bene mobile in questione per conoscere le regole sulla trascrizione, le formalità e gli effetti.
Quando si applica
- Ho comprato un'imbarcazione da diporto e voglio sapere se devo trascrivere l'atto di vendita e secondo quale legge.
- Un concessionario ha venduto un'auto con riserva di proprietà e chiede se la trascrizione è regolata dal codice civile o da una legge speciale.
- Ho ereditato un aereo e devo capire come trascrivere l'accettazione dell'eredità presso il competente registro.
- Un agricoltore ha acquistato un trattore e il notaio gli dice che la trascrizione segue una legge speciale, non l'articolo 2696.
Cosa questo articolo non dice
- La trascrizione di beni immobili (disciplinata da altre norme del codice).
- La trascrizione di beni mobili per i quali nessuna legge speciale prevede un obbligo di trascrizione.
- Le conseguenze della mancata trascrizione, che sono stabilite dalla legge speciale applicabile, non da questo articolo.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2696 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.