Art. 2727 Codice Civile

Nozione di presunzioni legali e giudiziali - Art. 2727

L'articolo 2727 del Codice Civile definisce le presunzioni come le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

Testo ufficiale Art. 2727 Codice Civile — Italia

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Le presunzioni sono i mezzi con cui, da un fatto noto, si risale a un fatto ignorato. Possono essere stabilite dalla legge (presunzioni legali) o dal giudice (presunzioni semplici). L'articolo 2727 ne dà la nozione generale.

Le presunzioni legali sono disciplinate dall'articolo 2728. Le presunzioni semplici sono disciplinate dall'articolo 2729. Questo articolo è la base concettuale.

Quando si applica

  • Un genitore che vive con il figlio minore: la legge presume che lo mantenga (presunzione legale di mantenimento).
  • Una persona che possiede un oggetto rubato subito dopo il furto: il giudice può presumere che sia il ladro (presunzione semplice).
  • Un contratto scritto: si presume che le clausole scritte corrispondano alla volontà delle parti (presunzione legale di corrispondenza).
  • Un automobilista che attraversa con il rosso: si presume la sua responsabilità per l'incidente (presunzione semplice).

Cosa questo articolo non dice

  • Questo articolo non elenca le singole presunzioni legali, ma solo la nozione generale.
  • Non disciplina le modalità per contestare una presunzione legale (vedi art. 2728).
  • Non fornisce regole per l'ammissibilità delle presunzioni semplici (vedi art. 2729).

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