Prova del pagamento e remissione: Art. 2726
Art. 2726: le norme sulla prova testimoniale dei contratti valgono anche per pagamento e remissione del debito. Specifica l'ammissibilità della prova orale.
Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2726 stabilisce che le regole per la prova testimoniale dei contratti (articoli 2721-2725) si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito. Ciò significa che, per dimostrare che un debito è stato pagato o che il creditore lo ha rimesso, valgono gli stessi limiti e divieti previsti per la prova orale dei contratti.
Ad esempio, se il valore del pagamento supera i limiti dell'articolo 2721, la prova per testimoni potrebbe non essere ammissibile. Allo stesso modo, se la legge richiede la forma scritta per l'atto (come per alcuni contratti), la prova orale del pagamento o della remissione potrebbe essere esclusa.
La norma non introduce regole autonome, ma richiama quelle già esistenti per i contratti, rendendo uniforme il regime probatorio.
Quando si applica
- Un debitore vuole provare con testimoni di aver pagato una somma in contanti, senza ricevuta.
- Un creditore afferma di aver rimesso verbalmente il debito, e il debitore lo sostiene in giudizio.
- Una parte tenta di dimostrare il pagamento di un canone di locazione mediante testimoni, ma l'importo supera il limite di legge.
- Il debitore oppone la remissione del debito come eccezione, e deve provarla con testimoni.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la prova del contratto stesso (che segue le regole generali degli articoli 2721-2725).
- Non riguarda la validità o l'efficacia del pagamento o della remissione, ma solo la loro prova.
- Non si applica alla prova di altri atti unilaterali o novazioni.
- Non fornisce regole specifiche per la prova elettronica o digitale.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2726 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.