Ammissibilità dichiarazione paternità/maternità - Art. 274
Art. 274 c.c. regolava l'ammissibilità dell'azione per dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, ma è stato dichiarato incostituzionale.
Ammissibilità dell'azione. L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata. Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio. L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative. Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio. 163 ------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-12 luglio 1965, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1965, n. 178), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui esclude la necessità che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all' art. 24, secondo comma, della Costituzione " e, "sempre in riferimento all' art. 24, secondo comma, della Costituzione , l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile , per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti". ------------- AGGIORNAMENTO (163) La Corte Costituzionale, con sentenza 6-10 febbraio 2006, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 15/2/2006, n. 7), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 274 del codice civile stabiliva le condizioni per l'ammissibilità dell'azione volta a ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, cioè per i figli nati fuori dal matrimonio. L'azione poteva essere proposta solo quando esistevano 'specifiche circostanze' tali da farla apparire giustificata. Il tribunale decideva sull'ammissibilità con decreto motivato, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e le parti, e dopo un'inchiesta sommaria che doveva rimanere segreta.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 del 1965, ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell'articolo per la parte in cui il decreto non era motivato e non soggetto a reclamo, e il terzo comma per la segretezza dell'inchiesta verso le parti. Successivamente, con sentenza n. 50 del 2006, ha dichiarato l'intero articolo costituzionalmente illegittimo, rendendolo privo di effetti.
Di conseguenza, l'articolo 274 non è più applicabile. Le azioni per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale sono oggi disciplinate da altre norme.
Quando si applica
- Un figlio nato fuori dal matrimonio richiedeva al tribunale di dichiarare la paternità del padre biologico; il tribunale valutava se esistevano le specifiche circostanze per ammettere l'azione.
- Un minore, tramite curatore speciale, chiedeva l'accertamento della maternità in caso di parto anonimo.
- Un uomo sospettato di essere il padre si opponeva all'ammissibilità dell'azione per mancanza di circostanze giustificative.
- La madre naturale chiedeva la dichiarazione di paternità per ottenere il mantenimento del figlio, ma il tribunale esaminava preliminarmente l'ammissibilità.
Cosa questo articolo non dice
- La procedura per il riconoscimento volontario di paternità o maternità non è disciplinata dall'art. 274.
- L'azione di disconoscimento di paternità è regolata da altri articoli, non dall'art. 274.
- Le presunzioni semplici (art. 2729) riguardano la prova, non l'ammissibilità dell'azione.
- L'azione nell'interesse del minore (art. 273) ha un diverso ambito di applicazione.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 274 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.