Legittimazione passiva - Art. 276
Domanda di paternità/maternità: va proposta contro il presunto genitore, se manca contro gli eredi, se mancano contro un curatore nominato dal giudice.
La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità ... deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce chi deve essere citato in giudizio quando si chiede al tribunale di dichiarare la paternità o la maternità di una persona.
La domanda va presentata contro il presunto genitore. Se questi è morto, la domanda va proposta contro i suoi eredi. Se non ci sono eredi (o sono irreperibili), il giudice nomina un curatore speciale, che rappresenterà la parte mancante.
Chiunque abbia un interesse legittimo può intervenire nel processo per opporsi alla domanda.
Quando si applica
- Una persona vuole ottenere il riconoscimento giudiziale della paternità da un uomo ancora in vita: deve citare quell'uomo.
- L'uomo è deceduto: la domanda va proposta contro i suoi eredi (es. figli, coniuge).
- Non si conoscono eredi o non esistono: il giudice nomina un curatore per rappresentare la parte passiva.
- Un parente del presunto genitore, temendo che la dichiarazione possa ledere i suoi diritti ereditari, si costituisce in giudizio per opporsi (esercitando il diritto di contraddire).
- Una donna vuole dichiarare la maternità di una madre deceduta senza eredi: si procede con curatore.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda chi può proporre la domanda (legittimazione attiva) – disciplina diversa.
- Non si occupa degli effetti della sentenza di dichiarazione (trattati dall'art. 277).
- Non stabilisce le prove necessarie per ottenere la dichiarazione di paternità o maternità.
- Non si applica ai casi di riconoscimento volontario (fuori dal tribunale).
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