Art. 2783-bis Codice Civile

Crediti CECA equiparati all'IVA - Art. 2783-bis

I crediti per prelievi CECA e relative maggiorazioni di mora sono equiparati ai crediti dello Stato per l'IVA nell'ordine dei privilegi sui beni mobili.

Testo ufficiale Art. 2783-bis Codice Civile — Italia

I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto . 76 ---------------- AGGIORNAMENTO (76) La L. 29 dicembre 1990, n. 428 , ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "L' articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano già stati fatti valere, purché la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che i crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del Trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, insieme alle relative maggiorazioni di mora, godono dello stesso privilegio attribuito ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.

Nelle procedure di esecuzione forzata e nelle procedure concorsuali ancora in corso, questi crediti si collocano nella medesima posizione di preferenza riservata al credito tributario per IVA. La regola trova applicazione anche per i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, a condizione che la procedura non sia ancora conclusa.

Quando si applica

  • Insinuazione al passivo fallimentare di un credito relativo a prelievi siderurgici o carboniferi comunitari e relative maggiorazioni
  • Esecuzione mobiliare promossa per il recupero di prelievi e sanzioni di mora in cui occorre stabilire l'ordine di distribuzione del ricavato
  • Concorso tra la pretesa di riscossione dello Stato per IVA e crediti per prelievi previsti dal Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Cosa questo articolo non dice

  • Crediti attinenti alle risorse proprie tradizionali del bilancio generale dell'Unione europea, disciplinati da altra disposizione del codice
  • Crediti di natura commerciale o contrattuale privi di un'espressa equiparazione di legge ai crediti tributari statali per IVA
  • Procedure concorsuali o esecutive già interamente concluse al momento dell'entrata in vigore della disciplina sul privilegio

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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