Equiparazione crediti UE risorse proprie - Art. 2783-ter
I crediti dello Stato per le risorse proprie tradizionali dell'UE sono equiparati ai crediti IVA, con uguale grado di privilegio.
I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo equipara i crediti dello Stato per le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (come dazi doganali e prelievi agricoli, definiti dalla decisione 2007/436/CE/Euratom) ai crediti per l'imposta sul valore aggiunto. La equiparazione vale solo ai fini dell'applicazione delle norme sui privilegi contenute in questo capo del codice.
Ciò significa che, quando più creditori concorrono sul prezzo di beni mobili o immobili, i crediti dello Stato per tali risorse proprie hanno lo stesso grado di privilegio dei crediti IVA. In pratica, vengono soddisfatti nella stessa posizione prevista per l'IVA, senza che sia necessario distinguerli.
La norma non modifica l'importo del credito, ma solo il suo trattamento preferenziale rispetto ad altri crediti. Si applica esclusivamente ai crediti indicati dalla decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, non a tutti i crediti dello Stato verso l'UE.
Quando si applica
- L'impresa Alfa non ha versato i dazi doganali su importazioni di acciaio: il credito dello Stato per quei dazi è equiparato all'IVA nel concorso tra creditori.
- L'impresa Beta non ha pagato i prelievi agricoli comunitari: lo Stato può far valere lo stesso privilegio dei crediti IVA.
- In una procedura esecutiva mobiliare, il credito per risorse proprie tradizionali (es. dazi) si colloca allo stesso grado del credito IVA.
- Il curatore fallimentare ripartisce il ricavato: i crediti per risorse proprie UE vengono pagati nella stessa misura dei crediti IVA.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda i crediti IVA ordinari, ma solo i crediti dello Stato per risorse proprie tradizionali UE.
- Non copre crediti di privati verso lo Stato, né crediti dello Stato verso privati diversi da quelli specificati.
- Non disciplina crediti per risorse proprie non tradizionali, come quelle basate sull'IVA o sul reddito nazionale lordo.
- Non stabilisce l'ammontare del credito, ma solo il suo grado di privilegio.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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