Art. 49 Codice Civile

Dichiarazione di assenza - Art. 49

Art. 49: dopo un anno dall'ultima notizia, i presunti successori e chi ha diritti dalla morte dello scomparso possono chiedere la dichiarazione di assenza.

Testo ufficiale Art. 49 Codice Civile — Italia

Trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo permette a chi sarebbe erede se lo scomparso fosse morto (presunti successori legittimi) e a chi ha un diritto che dipende dalla sua morte (ad esempio un creditore con garanzia sui suoi beni) di rivolgersi al tribunale per ottenere la dichiarazione di assenza. Il presupposto è che sia trascorso almeno un anno dal giorno in cui si è avuta l'ultima notizia della persona scomparsa. La richiesta va fatta al tribunale competente secondo l'articolo precedente (Art. 48). La dichiarazione di assenza è un provvedimento che riconosce formalmente la situazione di assenza, ma non dichiara la morte presunta né attribuisce immediatamente la piena proprietà dei beni.

Quando si applica

  • Un marito scompare in mare; dopo un anno la moglie e i figli chiedono la dichiarazione di assenza per poter amministrare i suoi beni.
  • Un debitore ipotecario scompare; la banca creditrice chiede la dichiarazione di assenza per poter escutere la garanzia immobiliare.
  • Un socio di una società di persone scompare; gli altri soci chiedono la dichiarazione per definire la sua quota e la gestione dell'impresa.
  • Un proprietario terriero scompare; l'affittuario che ha versato un deposito cauzionale chiede la dichiarazione per ottenere la restituzione del deposito alla scadenza del contratto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non dichiara la morte presunta (per quella serve un periodo più lungo e una procedura specifica, Art. 58 ss.).
  • Non autorizza automaticamente la vendita dei beni dello scomparso (serve l'immissione nel possesso temporaneo, Art. 50).
  • Non scioglie il matrimonio dello scomparso (occorre la dichiarazione di morte presunta).
  • Non dà diritto all'eredità immediata (l'eredità si apre solo con la morte accertata o dichiarata).

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