Art. 2908 Codice Civile

Sentenze costitutive - Art. 2908

L'art. 2908 c.c.: il giudice può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici solo nei casi di legge, con effetto tra parti, eredi e aventi causa.

Testo ufficiale Art. 2908 Codice Civile — Italia

Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2908 cod. civ. disciplina le sentenze dette 'costitutive'. Sono pronunce del giudice che, nei soli casi in cui la legge lo prevede espressamente, creano, modificano o cancellano un rapporto giuridico tra le parti. L'effetto si estende agli eredi e agli aventi causa, cioè a chi subentra nei diritti o obblighi.

Non tutte le sentenze hanno questo potere. Solo quando una norma specifica autorizza il giudice a costituire, modificare o estinguere un rapporto, la sentenza produce effetto costitutivo. Esempi tipici sono la sentenza di divisione, di annullamento del contratto o di scioglimento del matrimonio.

Il giudice non può inventare nuovi rapporti al di fuori di questi casi. La sentenza costitutiva opera direttamente sul rapporto, senza bisogno di ulteriori atti delle parti.

Quando si applica

  • Un giudice divide un immobile in comproprietà, assegnando a ciascun comproprietario una porzione specifica, costituendo così nuovi diritti di proprietà individuale.
  • Il tribunale annulla un contratto di compravendita per vizio del consenso, estinguendo il rapporto obbligatorio che ne era sorto.
  • In una causa di servitù coattiva, il giudice costituisce il diritto di passaggio a favore del fondo dominante, modificando la situazione giuridica dei fondi.
  • Il giudice modifica le condizioni di un'ipoteca, ad esempio riducendo l'importo garantito, in base a una disposizione di legge.
  • Una sentenza di divorzio scioglie il matrimonio, estinguendo il rapporto coniugale tra le parti.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda le sentenze di mero accertamento, che si limitano a dichiarare l'esistenza o inesistenza di un diritto (es. accertamento della proprietà).
  • Non si applica alle sentenze di condanna, che impongono a una parte di pagare o fare qualcosa.
  • Non copre le sentenze penali, che appartengono a un ramo diverso dell'ordinamento.
  • Non autorizza il giudice a costituire rapporti giuridici al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, come potrebbe erroneamente pensare chi cerca qui una 'clausola generale'.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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