Tutela dei diritti e iniziativa di parte - Art. 2907
L'articolo 2907 stabilisce che la tutela giurisdizionale dei diritti e' attivata su domanda di parte, dal pubblico ministero o d'ufficio nei casi di legge.
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio. La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il giudice civile non interviene mai autonomamente per risolvere una controversia tra privati o riparare un torto. Per attivare l'intervento dell'autorita' giudiziaria e ottenere la protezione di un proprio diritto, e' necessario che il soggetto interessato ne faccia espressa richiesta tramite un atto formale.
Esistono eccezioni in cui l'iniziativa non parte dalla persona direttamente coinvolta: la legge stabilisce casi specifici in cui l'azione puo' essere promossa dal pubblico ministero o dal giudice stesso d'ufficio. Analogamente, le associazioni professionali riconosciute possono agire in giudizio per tutelare gli interessi della categoria nei casi espressamente definiti dalla legge.
Quando si applica
- Un proprietario di casa che deposita un ricorso in tribunale per richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso.
- Un creditore che richiede al giudice un decreto ingiuntivo per recuperare il pagamento di una fattura non saldata.
- Il pubblico ministero che presenta ricorso per la dichiarazione di interdizione di una persona incapace di provvedere ai propri interessi nei casi previsti dalla legge.
- Un'associazione professionale legalmente riconosciuta che agisce in giudizio nei casi stabiliti per tutelare un interesse collettivo della categoria.
Cosa questo articolo non dice
- L'intervento spontaneo di un giudice in una lite tra privati in assenza di un ricorso o citazione depositata dalla parte.
- Le modalit' pratiche, i termini e le forme con cui redigere un atto di citazione, disciplinati dal Codice di Procedura Civile.
- Gli effetti specifici delle sentenze del giudice e l'autorita' di cosa giudicata, previsti dagli articoli 2908 e 2909.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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