Art. 2909 Codice Civile

Effetto della sentenza passata in giudicato - Art. 2909

L'accertamento contenuto nella sentenza definitiva (passata in giudicato) è vincolante tra le parti, i loro eredi e aventi causa per ogni effetto giuridico.

Testo ufficiale Art. 2909 Codice Civile — Italia

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Dopo che una sentenza non è più impugnabile (passata in giudicato), l'accertamento che contiene diventa definitivo. Questo significa che tra le persone che hanno partecipato al processo, i loro eredi e chi subentra nei loro diritti, la decisione non può essere rimessa in discussione.

Il vincolo vale per qualsiasi effetto giuridico: la sentenza fa stato. Chi era parte non può chiedere un nuovo giudizio sullo stesso diritto accertato, né una diversa valutazione dei fatti già decisi. La regola serve a garantire certezza e stabilità alle soluzioni delle controversie.

Il provvedimento riguarda solo i soggetti indicati: le parti, i loro eredi o aventi causa. I terzi estranei al giudizio non sono vincolati, salvo i casi in cui la legge estenda espressamente l'efficacia della sentenza.

Quando si applica

  • Dopo una causa per il confine tra due proprietà vicine, il vicino perdente non può ricominciare la stessa discussione solo perché non è d'accordo.
  • In una separazione giudiziale, il tribunale stabilisce l'assegno di mantenimento; il coniuge obbligato non può chiedere una revisione basandosi sugli stessi fatti già esaminati.
  • Un condominio vince una causa per danni contro l'amministratore; l'amministratore non può successivamente negare la propria responsabilità per lo stesso episodio.
  • Dopo una sentenza che accerta la nullità di un testamento, gli eredi non possono riaprire la controversia sulla validità del testamento stesso.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre le sentenze ancora impugnabili: finché i termini per l'appello non sono scaduti o il ricorso non è stato deciso, l'accertamento non è definitivo.
  • Non si applica ai terzi che non erano parti del processo: un estraneo può far valere i propri diritti anche se contrastano con la sentenza.
  • Non impedisce una nuova causa se i fatti sono diversi o se si è verificato un evento nuovo (come un mutamento delle circostanze) che modifica il diritto.
  • Non riguarda le decisioni di autorità amministrative (salvo che la legge non le equipari al giudicato).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

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