Adozione del tutore: rendiconto e garanzie - Art. 295
Il tutore non può adottare la persona di cui era tutore se non dopo approvazione del conto, consegna dei beni e estinzione obbligazioni o garanzia – Art. 295.
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il tutore (il legale rappresentante di un minore) può diventare genitore adottivo della persona che era sotto la sua tutela solo dopo aver soddisfatto tre condizioni patrimoniali e contabili. Deve ottenere l'approvazione del conto della sua amministrazione, cioè dimostrare di aver gestito correttamente i beni del minore. Deve poi consegnare i beni al minore (ormai maggiorenne o emancipato) e estinguere ogni debito risultante a suo carico oppure fornire una garanzia adeguata per tali debiti.
Queste condizioni impediscono che l'adozione avvenga quando il tutore ha ancora questioni economiche in sospeso con l'ex minore. Senza il soddisfacimento di tutti questi requisiti, l'adozione non è consentita dalla legge.
Quando si applica
- Il tutore vuole adottare il minore dopo la maggiore età, ma non ha ancora presentato il rendiconto finale della sua amministrazione.
- Il tutore ha consegnato i beni e ha estinto le obbligazioni, ma il conto non è ancora stato approvato dal giudice.
- Il tutore ha ottenuto l'approvazione del conto, ma ha ancora un debito personale verso l'ex minore e non ha fornito garanzia.
- L'ex minore chiede l'adozione, ma il tutore ha obbligazioni non estinte e rifiuta di prestare garanzia.
Cosa questo articolo non dice
- Questa norma non riguarda l'adozione di un minore da parte di un parente che non è stato il suo tutore.
- Non si applica all'adozione di maggiorenni da parte di chi non è mai stato il loro tutore.
- Non stabilisce i requisiti generali per l'adozione (come il consenso o la differenza di età), ma solo la condizione specifica per il tutore.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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