Art. 296 Codice Civile

Consenso per l'adozione - Art. 296

L'articolo 296 c.c. stabilisce: 'Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando'. I commi successivi sono abrogati.

Testo ufficiale Art. 296 Codice Civile — Italia

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 . COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 296 del Codice Civile prescrive che per l'adozione sia necessario il consenso di entrambe le parti: l'adottante (chi adotta) e l'adottando (chi viene adottato). Questo consenso è un requisito essenziale per la validità dell'adozione.

Il testo originario conteneva due commi successivi, ma sono stati abrogati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. Pertanto, oggi la disposizione si limita a questa prima frase.

Quando si applica

  • Un adulto che intende adottare un minore deve manifestare il proprio consenso.
  • Un minore con capacità di discernimento deve manifestare il consenso all'adozione.
  • Un adulto che viene adottato da un altro adulto deve manifestare il consenso.
  • In caso di adozione di un minore, il consenso del genitore adottivo è richiesto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina il consenso dei genitori biologici dell'adottando, che è regolato dall'art. 297.
  • Non stabilisce le modalità (es. forma scritta) con cui il consenso deve essere espresso.
  • Non determina l'età minima dell'adottando per esprimere validamente il consenso.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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