Consenso per l'adozione - Art. 296
L'articolo 296 c.c. stabilisce: 'Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando'. I commi successivi sono abrogati.
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 . COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 296 del Codice Civile prescrive che per l'adozione sia necessario il consenso di entrambe le parti: l'adottante (chi adotta) e l'adottando (chi viene adottato). Questo consenso è un requisito essenziale per la validità dell'adozione.
Il testo originario conteneva due commi successivi, ma sono stati abrogati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. Pertanto, oggi la disposizione si limita a questa prima frase.
Quando si applica
- Un adulto che intende adottare un minore deve manifestare il proprio consenso.
- Un minore con capacità di discernimento deve manifestare il consenso all'adozione.
- Un adulto che viene adottato da un altro adulto deve manifestare il consenso.
- In caso di adozione di un minore, il consenso del genitore adottivo è richiesto.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina il consenso dei genitori biologici dell'adottando, che è regolato dall'art. 297.
- Non stabilisce le modalità (es. forma scritta) con cui il consenso deve essere espresso.
- Non determina l'età minima dell'adottando per esprimere validamente il consenso.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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