Responsabilità degli organizzatori - Art. 40
Organizzatori e gestori di fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente per conservazione e destinazione allo scopo annunziato (Art. 40 C.C.)
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 40 del Codice Civile si applica ai comitati (art. 39). Gli organizzatori e coloro che gestiscono i fondi raccolti rispondono con il proprio patrimonio personale e in solido tra loro: ciascuno può essere chiamato a risarcire l'intero danno, salvo poi rivalersi sugli altri. Devono custodire i fondi e impiegarli esclusivamente per lo scopo annunciato al momento della raccolta. Se i fondi vengono utilizzati per finalità diverse, ogni organizzatore o gestore ne è civilmente responsabile.
La responsabilità è personale (non limitata ai beni del comitato) e solidale (tutti rispondono per l'intero). Non è previsto un limite di importo: la regola vale per qualsiasi somma raccolta.
Questa norma non stabilisce sanzioni penali, ma solo l'obbligo di risarcire i danni causati dalla mancata conservazione o dalla distrazione dei fondi.
Quando si applica
- Un comitato raccoglie fondi per costruire un parco giochi; uno dei gestori utilizza parte dei soldi per pagare le spese personali. Tutti gli organizzatori sono responsabili personalmente per restituire l'intero importo.
- Dopo una raccolta fondi per una cura medica, il comitato non riesce a trovare il paziente e decide di devolvere i soldi a un'altra associazione. I donatori possono agire contro gli organizzatori per violazione della destinazione annunciata.
- Un gruppo di volontari organizza un evento benefico; il gestore dei fondi li investe in borsa senza autorizzazione e perde tutto. Gli organizzatori rispondono personalmente e solidalmente per la perdita.
- Più persone organizzano una sottoscrizione pubblica per un monumento; una di loro sottrae parte dei fondi. Gli altri organizzatori, anche se estranei al furto, sono solidalmente responsabili verso i sottoscrittori.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la responsabilità dei donatori o dei sottoscrittori: essi non sono organizzatori né gestori dei fondi.
- Non si applica a raccolte fondi effettuate da società commerciali per le proprie attività (salvo che costituiscano un comitato).
- Non stabilisce reati penali (come appropriazione indebita): la norma è solo civilistica.
- Non disciplina la formazione del comitato o la sua rappresentanza in giudizio (oggetto degli artt. 39 e 41).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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