Art. 39 Codice Civile

Comitati di soccorso, beneficenza e promotori: Art. 39

Art. 39 c.c.: i comitati di soccorso, beneficenza e promotori di opere pubbliche e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo leggi speciali.

Testo ufficiale Art. 39 Codice Civile — Italia

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 39 del Codice Civile stabilisce a quali comitati si applicano le norme successive (articoli 40 e seguenti).

Si tratta dei comitati di soccorso o di beneficenza e dei comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili.

Se esistono leggi speciali che disciplinano tali comitati, queste prevalgono sulle disposizioni del codice.

Quando si applica

  • Un comitato di beneficenza per raccogliere fondi per un ospedale
  • Un comitato promotore per l'organizzazione di una mostra d'arte
  • Un comitato per la costruzione di un monumento ai caduti
  • Un comitato di soccorso per un'emergenza alluvionale

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola i comitati politici o sindacali
  • Non stabilisce le responsabilità specifiche degli organizzatori (che sono nell'art. 40)
  • Non si applica ai comitati scientifici o accademici se non espressamente previsto

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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