Domicilio dei coniugi, minori e interdetti - Art. 45
Art. 45 CC: domicilio autonomo per coniugi; per il minore segue la residenza familiare o il genitore con cui convive; per l'interdetto domicilio del tutore.
Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. 45 Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L'interdetto ha il domicilio del tutore. -------------- AGGIORNAMENTO (45) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-14 luglio 1976, n. 171 (in G.U. 1a s.s. 21/7/1976, n. 191) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 45 del codice civile , primo comma (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall' art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ), nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi, distinto dalla residenza anagrafica. L'articolo 45 del Codice Civile disciplina come determinarlo per coniugi, minori e persone interdette.
Per i coniugi, ciascuno ha un domicilio autonomo: non esiste più un domicilio legale comune. Per il minore, il domicilio è quello della residenza familiare; se i genitori sono separati o non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con cui convive. Per l'interdetto, il domicilio coincide con quello del tutore.
La norma attuale è frutto della riforma del 1975 (legge n. 151). In precedenza, il primo comma prevedeva che, in caso di separazione di fatto, la moglie conservasse il domicilio del marito anche se aveva fissato altrove la propria residenza; tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 171 del 1976 e non è più in vigore.
Quando si applica
- Un coniuge che lavora in una città diversa dalla residenza familiare ha il domicilio nel luogo dove esercita la sua attività professionale principale.
- Il figlio minore che vive con la madre separata ha il domicilio presso la residenza della madre, non presso il padre.
- Un minore orfano affidato a un tutore ha il domicilio presso il domicilio del tutore.
- Una persona interdetta per incapacità, il cui tutore risiede in un comune diverso, ha il domicilio in quel comune.
- Una coppia di coniugi che vive stabilmente in due località diverse per motivi di lavoro: ciascuno ha il proprio domicilio autonomo.
Cosa questo articolo non dice
- Che il domicilio dei coniugi sia sempre lo stesso (è autonomo).
- Che il domicilio del minore segua automaticamente quello del padre anche in caso di separazione (segue il genitore convivente).
- Che la norma stabilisca la residenza anagrafica (la residenza è regolata dall'art. 44).
- Che l'interdetto non abbia un domicilio (in realtà ha il domicilio del tutore).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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