Sede delle persone giuridiche - Art. 46
Art. 46 c.c.: per le persone giuridiche la sede equivale a residenza e domicilio. I terzi possono considerare la sede effettiva se diversa da quella registrata.
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La legge considera la sede delle persone giuridiche come il loro luogo di residenza e domicilio. Quando si deve determinare un effetto giuridico che dipende da residenza o domicilio, si guarda alla sede.
Se la sede legale, indicata nell'atto costitutivo (art. 16) o nel registro, è diversa da quella dove l'ente opera effettivamente, i terzi possono scegliere di considerare come sede quella effettiva.
Questa norma tutela chi ha rapporti con la persona giuridica, permettendogli di fare riferimento al luogo reale di attività.
Quando si applica
- Un creditore deve notificare un atto giudiziario a una società con sede legale a Milano ma operante effettivamente a Roma: può notificarlo a Roma.
- Un fornitore invia corrispondenza a un'associazione registrata in un comune, ma la cui amministrazione si svolge in un altro: può inviarla alla sede effettiva.
- Un socio vuole esercitare un diritto di recesso e la comunicazione va fatta alla sede: se quella effettiva è diversa, può usare quella.
- Un ente pubblico ha sede legale in una città, ma i suoi uffici operano in un'altra: i cittadini possono rivolgersi alla sede effettiva.
Cosa questo articolo non dice
- Non determina come si sceglie la sede legale (è l'atto costitutivo a fissarla, ai sensi dell'art. 16).
- Non regola la competenza territoriale dei tribunali per le controversie (disciplinata dal codice di procedura civile).
- Non riguarda le persone fisiche, ma solo le persone giuridiche (associazioni, fondazioni, società).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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