Indegno escluso dai diritti sui beni ai figli - Art. 465
L'art. 465 stabilisce che il genitore indegno della successione perde l'usufrutto e l'amministrazione sui beni devoluti ai figli.
Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo riguarda il genitore che è stato dichiarato indegno di succedere a una persona. Normalmente, quando un figlio minore eredita dei beni, il genitore (che ha la potestà genitoriale) ha per legge il diritto di usufrutto e di amministrazione su quei beni. Ma se il genitore stesso è escluso dall'eredità per indegnità (ad esempio per aver ucciso il defunto o per altri gravi motivi elencati nell'art. 463), allora perde quei diritti sui beni che passano ai suoi figli. In pratica, i figli ricevono i beni liberi da qualsiasi controllo o godimento da parte del genitore indegno.
La legge fa questo perché chi si è reso indegno di ereditare non deve trarre vantaggio dai beni che la persona offesa ha lasciato, neppure attraverso i propri figli. L'indegnità deve essere accertata con sentenza (art. 463), e la perdita dei diritti riguarda solo i beni della successione da cui il genitore è escluso, non altri beni eventualmente posseduti dal genitore.
Quando si applica
- Un padre è dichiarato indegno di succedere alla nonna dei suoi figli (sua madre). I beni della nonna vanno ai figli (nipoti). Il padre non ha l'usufrutto né l'amministrazione su quei beni, anche se i figli sono minorenni.
- Una madre, indegna di succedere al padre dei suoi figli, non può amministrare i beni ereditari che vanno ai figli minori, né goderne l'usufrutto.
- Un genitore adottivo, escluso per indegnità dalla successione di un parente, perde i diritti di usufrutto e amministrazione sui beni ereditati dal figlio adottivo.
- Un genitore indegno della successione del coniuge non può trattenere l'usufrutto sui beni che i figli comuni ereditano dal coniuge defunto.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola i casi in cui il genitore non è indegno ma è semplicemente pretermesso nel testamento: qui il genitore conserva i diritti di usufrutto e amministrazione sui beni dei figli.
- Non si applica ai beni propri del genitore indegno: l'articolo riguarda solo i beni della successione da cui è escluso che vengono devoluti ai figli.
- Non disciplina l'indegnità in sé (cause, procedura, riabilitazione): queste sono trattate negli articoli 463, 464 e 466 del codice civile.
- Non riguarda la posizione dei figli: essi ereditano regolarmente, ma il genitore perde solo i poteri di gestione e godimento su quei beni.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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