Obbligo di restituire i frutti per l'indegno - Art. 464
L'indegno è obbligato a restituire i frutti (rendite, interessi, prodotti) pervenuti dopo l'apertura della successione, art. 464 c.c.
L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 464 del Codice Civile stabilisce che chi è dichiarato indegno a succedere (art. 463) deve restituire i frutti ricevuti dopo l'apertura della successione. I frutti comprendono sia i frutti naturali, come i raccolti, sia i frutti civili, come gli affitti o gli interessi.
L'obbligo sorge solo per i frutti pervenuti all'indegno dopo la morte del defunto. Non riguarda i frutti percepiti prima dell'apertura della successione.
La norma non dice cosa accada se i frutti sono stati consumati o alienati, né prevede sanzioni per la mancata restituzione.
Quando si applica
- Un erede dichiarato indegno per aver attentato alla vita del defunto deve restituire l'affitto riscosso dall'immobile ereditato dopo la morte.
- Un figlio indegno che ha venduto i prodotti agricoli del fondo ereditario dopo l'apertura della successione deve restituire il ricavato.
- Un coniuge indegno che ha incassato gli interessi su titoli di Stato ereditati dopo la morte del partner deve restituirli.
- Un nipote indegno che ha percepito i canoni di locazione di un appartamento ereditato dopo la morte del nonno deve restituirli.
- Un erede che ha ricevuto dividendi da azioni ereditarie dopo l'apertura della successione e poi viene dichiarato indegno deve restituirli.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la restituzione dei frutti percepiti prima della morte del defunto.
- Non disciplina la sorte dei frutti consumati o alienati in buona fede.
- Non si applica ai frutti derivanti da beni non ereditari.
- Non stabilisce sanzioni o interessi per il ritardo nella restituzione.
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