Elezione di domicilio speciale per atti o affari - Art. 47
L'elezione di domicilio speciale per atti o affari deve essere espressa e per iscritto (Art. 47). Regola la scelta di domicilio per singoli atti.
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 47 del Codice Civile permette di scegliere un domicilio speciale per uno o più atti o affari determinati, diverso dal domicilio generale. Questa scelta si chiama 'elezione di domicilio'.
Per essere valida, l'elezione deve essere fatta in modo esplicito e per iscritto. Non basta un accordo verbale o una condotta tacita: serve una dichiarazione scritta che indichi chiaramente il domicilio scelto e gli atti o affari a cui si riferisce.
Una volta eletta, quella sede vale solo per gli atti o affari specificati. Per tutti gli altri rapporti resta valido il domicilio generale della persona. L'elezione non ha effetto per atti diversi da quelli indicati.
Quando si applica
- Stipula un contratto di compravendita immobiliare e scegli il domicilio presso lo studio del notaio per le comunicazioni relative all'atto.
- Un lavoratore autonomo elegge domicilio presso il proprio ufficio per la corrispondenza relativa a un appalto.
- Una persona che vive all'estero elegge domicilio in Italia presso un amico per gestire una pratica successoria.
- Un socio elegge domicilio presso la sede della società per ricevere le comunicazioni sociali.
- Un creditore elegge domicilio presso il proprio avvocato per un giudizio, indicando la causa specifica.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la scelta del domicilio generale di una persona fisica o giuridica (questo è regolato da altre norme).
- Non vale per atti o affari non espressamente indicati nell'elezione.
- Non attribuisce automaticamente la competenza territoriale in un giudizio (la competenza è stabilita dal codice di procedura civile).
- Non si applica ai minori, interdetti o inabilitati, per i quali vigono regole speciali di rappresentanza.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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