Art. 50 Codice Civile

Possesso temporaneo dei beni dell'assente: Art. 50

Eseguibile la sentenza d'assenza, i presunti eredi possono chiedere il possesso temporaneo dei beni e l'apertura dei testamenti, previa cauzione.

Testo ufficiale Art. 50 Codice Civile — Italia

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434. Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Una volta divenuta esecutiva la sentenza che dichiara l'assenza di una persona, il tribunale ordina l'apertura delle ultime volontà testamentarie della persona scomparsa, qualora esistano. Chi risulterebbe erede legittimo o testamentario alla data dell'ultima notizia dello scomparso può fare domanda per accedere al possesso temporaneo del patrimonio.

La norma concede una facoltà analoga ai legatari, ai donatari e a tutti i soggetti la cui titolarità di diritti dipenda dalla morte dell'assente, oltre a chi verrebbe esonerato da obbligazioni. Restano esclusi da questa liberazione temporanea i doveri alimentari previsti dall'art. 434. Per ottenere l'immissione nei beni o l'esercizio temporaneo dei diritti è richiesto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie fissate dal tribunale.

Quando si applica

  • I figli di un genitore dichiarato assente chiedono l'immissione temporanea per gestire la sua abitazione e i suoi conti.
  • Un legatario menzionato nel testamento aperto dal tribunale domanda l'uso provvisorio dell'immobile assegnatogli.
  • Un debitore dell'assente chiede di essere temporaneamente sollevato dal versamento delle rate di un finanziamento.

Cosa questo articolo non dice

  • La liquidazione definitiva dell'eredità o l'impostazione della successione permanente (regolate dalle norme sulla dichiarazione di morte presunta).
  • La determinazione dell'assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente (disciplinata dall'art. 51).

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