Art. 51 Codice Civile

Assegno alimentare al coniuge dell'assente – Art. 51

Il coniuge dell'assente può ottenere un assegno alimentare dal tribunale, se in bisogno, determinato secondo condizioni familiari e patrimonio (Art. 51).

Testo ufficiale Art. 51 Codice Civile — Italia

Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente. Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il coniuge di una persona dichiarata assente può chiedere al tribunale un assegno alimentare se si trova in stato di bisogno. L'importo è stabilito dal giudice in base alle condizioni economiche della famiglia e al patrimonio del coniuge assente.

Questo assegno si aggiunge a quanto spetta già per il regime patrimoniale dei coniugi o per successione. La legge non indica una durata fissa né le modalità di richiesta, che vanno stabilite dal giudice.

Quando si applica

  • Una donna il cui marito è stato dichiarato assente dopo due anni di scomparsa, non ha reddito e chiede un assegno per le spese quotidiane.
  • Un uomo la cui moglie è assente deve sostenere cure mediche costose e non ha altri mezzi.
  • Il coniuge dell'assente ha figli minori a carico e non può lavorare a tempo pieno.
  • Il coniuge dell'assente ha già ricevuto una quota dell'eredità di un parente, ma non basta a coprire le necessità.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda la gestione dei beni dell'assente durante la sua assenza (disciplinata dagli artt. 50 e 52).
  • Non stabilisce un importo preciso dell'assegno, che è determinato caso per caso dal tribunale.
  • Non si applica ai conviventi di fatto, ma solo al coniuge legalmente riconosciuto.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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