Art. 53 Codice Civile

Ripartizione delle rendite dell'assente: Art. 53

Coniuge, ascendenti e discendenti immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente ritengono tutte le rendite; gli altri accantonano il terzo.

Testo ufficiale Art. 53 Codice Civile — Italia

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una persona viene dichiarata assente, i soggetti immessi temporaneamente nel possesso dei suoi beni assumono la gestione del patrimonio. Durante questo periodo, gli immobili o le attività dell'assente possono generare frutti civili e rendite, come i canoni di locazione o gli interessi.

La legge stabilisce regole diverse per il trattenimento di tali rendite a seconda del legame familiare. Il coniuge, i figli o altri discendenti e i genitori o altri ascendenti trattiene a proprio esclusivo profitto la totalità delle rendite maturate durante il possesso temporaneo.

Tutti gli altri soggetti immessi nel possesso, inclusi i parenti più lontani o gli eredi stabiliti per testamento, non possono trattenere l'intero ricavo. Tali soggetti hanno l'obbligo di accantonare e riservare un terzo delle rendite a favore dell'assente, per l'eventualità che questi ritorni.

Quando si applica

  • Un figlio immesso nel possesso temporaneo dell'immobile del genitore assente incassa e trattiene l'intero canone versato dall'inquilino.
  • Un fratello immesso nel possesso della casa di un assente deve accantonare un terzo del canone percepito per restituirlo se l'assente ritorna.
  • Il coniuge gestisce un locale commerciale dell'assente e ne trattiene la totalità dei frutti percepiti.
  • Un erede nominato per testamento senza vincoli di parentela stretta gestisce un podere dell'assente e riserva un terzo delle rendite prodotte.

Cosa questo articolo non dice

  • La vendita o la disposizione dei beni dell'assente, soggetta ai limiti fissati dall'articolo 54.
  • La gestione e la cura dei beni ereditari gestiti da un curatore prima dell'accettazione, disciplinata dall'articolo 529.
  • Gli effetti generali dell'immissione nel possesso temporaneo dei beni, regolati dall'articolo 52.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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