Art. 54 Codice Civile

Limiti alla vendita beni dell'assente: Art. 54

Chi ha il possesso temporaneo dei beni dell'assente non può venderli, ipotecarli o darli in pegno senza l'autorizzazione formale del tribunale.

Testo ufficiale Art. 54 Codice Civile — Italia

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale. Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Quando una persona scompare e viene dichiarata l'assenza, i suoi beni vengono affidati in possesso temporaneo ai presunti eredi. Questa misura consente di amministrare il patrimonio e incassarne le rendite, senza tuttavia trasferirne la piena proprietà.

La norma impedisce a chi possiede temporaneamente tali beni di compiere atti di straordinaria amministrazione, come venderli, iscrivere ipoteche o concederli in pegno. Questa limitazione serve a tutelare l'assente e a preservare l'integrità del patrimonio nell'eventualità in cui ritorni.

L'operazione di vendita o la costituzione di garanzie è ammessa soltanto se il tribunale accerta una evidente necessità o utilità. Nel concedere l'autorizzazione, il giudice stabilisce anche come dovranno essere riutilizzate o impiegate le somme di denaro ricavate.

Quando si applica

  • Un erede immesso nel possesso dei beni dello scomparso desidera vendere un immobile sfitto per coprire spese straordinarie di manutenzione.
  • Un familiare intende iscrivere un'ipoteca su un terreno dell'assente allo scopo di ottenere un finanziamento bancario.
  • Un possessore temporaneo vuole dare in pegno un bene mobile di valore appartenente all'assente per saldare un debito urgente legato alla gestione.

Cosa questo articolo non dice

  • La vendita di beni eseguita dopo la dichiarazione di morte presunta, quando si acquista la disponibilità piena del patrimonio.
  • La normale gestione dei beni e la riscossione delle relative rendite prodotte durante l'assenza.
  • La disposizione di beni ereditari da parte del curatore dell'eredità giacente.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 54 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile