Art. 57 Codice Civile

Prova della morte dell'assente - Art. 57

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a favore degli eredi o legatari del momento della morte.

Testo ufficiale Art. 57 Codice Civile — Italia

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari. Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo disciplina cosa accade quando, durante il periodo di possesso temporaneo dei beni di un assente, viene provata la sua morte. In quel caso la successione si apre a favore di coloro che erano eredi o legatari al momento effettivo del decesso, non al momento della scomparsa.

Si applica anche la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente (art. 56), che riguarda gli effetti del ritorno dell'assente o della prova della sua esistenza. Questo significa che le regole su eventuali restituzioni o conguagli previste per il caso di ritorno valgono anche quando la morte è provata durante il possesso temporaneo.

Quando si applica

  • Una persona scompare; dopo un anno viene dichiarata assente e i suoi eredi ottengono il possesso temporaneo dei beni. Durante questo periodo, viene ritrovato il corpo e la morte è accertata.
  • Durante il possesso temporaneo, un testimone o un documento ufficiale dimostra che l'assente è morto in un incidente all'estero in una data precedente.
  • Un erede scopre un testamento olografo dell'assente che indica la data di morte e che viene riconosciuto come prova durante il possesso temporaneo.
  • L'assente era stato dichiarato morto presunto, ma la prova della morte reale emerge durante il possesso temporaneo, modificando l'apertura della successione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la dichiarazione di morte presunta (art. 58), che si basa su una presunzione legale senza prova concreta del decesso.
  • Non regola il ritorno dell'assente in vita (art. 56), che determina la restituzione dei beni e la caducazione della successione.
  • Non stabilisce le modalità di prova della morte (es. certificato di morte, testimonianze), che sono regolate dalle norme generali sulle prove.
  • Non riguarda l'apertura della successione prima del possesso temporaneo, ad esempio quando la morte è provata subito dopo la scomparsa.

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