Cessazione assenza e restituzione beni: Art. 56
Se l'assente ritorna o ne è provata l'esistenza, cessano gli effetti dell'assenza. I beni vanno restituiti, ma i vantaggi goduti fino alla mora restano.
Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art.
- 48. I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano irrevocabili. Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una persona dichiarata assente ritorna, oppure quando viene fornita la prova che è ancora in vita, la dichiarazione di assenza perde ogni effetto. Viene meno quindi il titolo che giustificava il possesso temporaneo dei beni da parte dei presunti eredi o legatari.
I possessori temporanei hanno l'obbligo di restituire i beni al proprietario rientrato. Tuttavia, essi conservano i vantaggi e i frutti percepiti fino al giorno della loro costituzione in mora. Gli atti di disposizione compiuti legittimamente sui beni ai sensi dell'art. 54 restano fermi e irrevocabili, mentre se necessario si possono adottare i provvedimenti previsti dall'art. 48 per conservare il patrimonio.
È stabilita una sanzione specifica per l'allontanamento ingiustificato: se l'assenza è stata volontaria e priva di adeguate motivazioni, la persona ritornata perde il diritto di pretendere la restituzione delle rendite che gli erano state riservate a norma dell'art. 53.
Quando si applica
- Un proprietario ricompare anni dopo la dichiarazione di assenza e chiede la restituzione dei beni immobili amministrati dai parenti.
- Viene mostrata la prova documentale che la persona scomparsa è in vita e risiede all'estero.
- Un possessore temporaneo restituisce un immobile all'assente ritornato, trattenendo i canoni di locazione incassati prima della messa in mora.
- Un individuo allontanatosi volontariamente senza motivi giustificati torna e chiede invano le rendite accantonate durante la sua assenza.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina dell'accertamento e della prova della morte dell'assente.
- Le condizioni e la procedura per l'immissione iniziale di altri soggetti nel possesso temporaneo dei beni.
- Le regole sulla successione ereditaria ordinaria e sulla divisione delle quote tra i legittimari.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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