Art. 59 Codice Civile

Riproposta dell'istanza rigettata dopo due anni - Art. 59

L'articolo 59 del Codice Civile stabilisce che un'istanza respinta non può essere riproposta prima che siano trascorsi almeno due anni.

Testo ufficiale Art. 59 Codice Civile — Italia

L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 59 del Codice Civile stabilisce che, se un'istanza (una domanda formale) viene rigettata, non può essere riproposta prima che siano trascorsi almeno due anni. Questo articolo è inserito nel contesto delle norme sulla dichiarazione di morte presunta (articoli 58 e 60).

Il termine di due anni decorre dal momento del rigetto. La norma non specifica altri dettagli, ma si applica alle istanze per la dichiarazione di morte presunta dell'assente o in altri casi di morte presunta.

Quando si applica

  • Una persona presenta istanza per dichiarare morto presunto il coniuge scomparso da anni; il tribunale la respinge. Dopo due anni può ripresentare la stessa istanza.
  • Un familiare richiede la dichiarazione di morte presunta di un parente assente; la richiesta è rigettata per mancanza di prove. Trascorsi due anni, può riproporla.
  • Dopo un rigetto, l'interessato attende due anni e poi ripresenta l'istanza con nuove prove.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica a istanze in materia di successioni (articoli 579-586) o di testamento (articoli 587-599).
  • Non regola il termine per impugnare una sentenza o per presentare un ricorso.
  • Non riguarda istanze presentate in altri ambiti, come quelli amministrativi o tributari.
  • Non si applica se l'istanza è stata respinta per vizi formali che possono essere corretti immediatamente; in tal caso, potrebbe essere ripresentata subito.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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