Altri casi di dichiarazione di morte presunta – Art. 60
Art. 60: morte presunta per scomparsa in guerra, prigionia o infortunio. Termini: due anni dalla pace o dall'infortunio, tre anni dalla fine delle ostilità.
Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità; 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità; 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 60 del Codice Civile elenca tre situazioni in cui, oltre al caso generale dell'art. 58, si può chiedere al tribunale una dichiarazione di morte presunta.
La prima riguarda chi è scomparso in operazioni belliche: militari, civili al seguito o comunque presenti. Il termine è di due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace oppure, in mancanza di trattato, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità.
La seconda copre chi è stato fatto prigioniero, internato o trasportato in paese straniero dal nemico. Si applica lo stesso termine: due anni dal trattato di pace o tre anni dalla fine delle ostilità, se non si hanno notizie dopo quella data.
La terza riguarda la scomparsa per un infortunio. In questo caso il termine è di due anni dal giorno dell'infortunio; se il giorno non è noto, due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.
Quando si applica
- Un soldato disperso in combattimento di cui non si hanno notizie da tre anni dopo la fine della guerra, senza un trattato di pace.
- Un civile internato in un campo nemico durante un conflitto; dopo due anni dalla firma del trattato di pace non si hanno più sue notizie.
- Un escursionista scomparso in montagna dopo una valanga: se il giorno dell'infortunio è noto, la richiesta può essere presentata dopo due anni da quel giorno.
- Un marinaio caduto in mare e mai ritrovato; si attende il termine di due anni dalla data della caduta o, se ignota, dalla fine del mese o dell'anno.
- Un prigioniero di guerra deportato in un paese straniero di cui non si hanno notizie dopo due anni dal trattato di pace (o tre anni dalla fine delle ostilità).
Cosa questo articolo non dice
- La scomparsa volontaria o senza causa bellica o accidentale (es. una persona che si allontana da casa e non dà notizie) – questa ipotesi è regolata dall'art. 58 del Codice Civile.
- La dichiarazione di morte presunta per un familiare scomparso in un disastro naturale non qualificabile come 'infortunio' – l'articolo richiede un evento accidentale specifico.
- La richiesta presentata prima del decorso dei termini previsti dall'articolo – il tribunale non può dichiarare la morte presunta se non sono trascorsi i due o tre anni indicati.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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