Art. 603 Codice Civile

Requisiti del testamento pubblico: Art. 603

L'articolo 603 disciplina il testamento pubblico: il notaio raccoglie la volontà del testatore alla presenza di due testimoni, o quattro se non può leggere.

Testo ufficiale Art. 603 Codice Civile — Italia

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto. Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il testamento pubblico viene redatto dal notaio, il quale riceve le dichiarazioni di ultima volontà del testatore alla presenza di due testimoni. Il notaio trascrive le disposizioni e rilegge l'atto al testatore e ai testimoni, menzionando espressamente l'avvenuto svolgimento di ciascuna formalità all'interno del documento.

L'atto deve indicare il luogo, la data di ricevimento e l'ora della sottoscrizione, oltre a recare le firme del testatore, dei testimoni e del notaio. Se il testatore non può firmare o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiarare la causa dell'impedimento prima della lettura dell'atto, e il notaio deve inserire tale dichiarazione nel testo.

Se il testatore è incapace di leggere, è richiesta la presenza di quattro testimoni. Qualora il testatore sia muto, sordo o sordomuto, si applicano le formalità specifiche previste dalla legge notarile per tali soggetti.

Quando si applica

  • Un testatore che detta le proprie ultime volontà al notaio alla presenza di due testimoni.
  • Una persona incapace di leggere che richiede la presenza di quattro testimoni per la redazione del testamento pubblico.
  • Un testatore con una grave patologia alle mani che dichiara l'impossibilità di firmare prima della lettura dell'atto.
  • Una persona sorda o muta che dispone dei propri beni tramite testamento pubblico osservando le regole della legge notarile.

Cosa questo articolo non dice

  • La redazione autonoma del testamento di proprio pugno, disciplinata dall'Art. 602 (Testamento olografo).
  • La consegna al notaio di una scheda testamentaria sigillata, disciplinata dall'Art. 604 (Testamento segreto).
  • Le conseguenze del mancato rispetto delle formalità di forma, disciplinate dall'Art. 606 (Nullità del testamento per difetto di forma).

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