Nullità dei lasciti a notaio e testimoni - Art. 597
L'articolo 597 del Codice Civile stabilisce la nullità delle disposizioni testamentarie a favore del notaio, dei testimoni o dell'interprete del testamento.
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma prevede la nullità delle disposizioni contenute in un testamento pubblico se disposte a favore del notaio o di altro ufficiale rogante che ha ricevuto l'atto.
La medesima nullità colpisce i lasciti previsti in favore dei testimoni che hanno assistito alla redazione del testamento pubblico o in favore dell'interprete eventualmente intervenuto per consentire la redazione dell'atto.
La regola mira a garantire l'imparzialità dei soggetti che intervengono a titolo ufficiale o di garanzia durante la formazione del testamento pubblico, vietando loro di ricevere benefici dal testatore nell'atto stesso.
Quando si applica
- Un testatore lascia un legato di un dipinto al notaio che ha rogato il suo testamento pubblico.
- Una disposizione testamentaria nomina erede uno dei testimoni che hanno presenziato alla firma del testamento pubblico.
- Il testatore inserisce una somma a favore dell'interprete che ha tradotto la sua volontà durante il testamento pubblico.
Cosa questo articolo non dice
- I lasciti a favore di chi ha scritto o ricevuto un testamento segreto, regolati dall'articolo 598.
- Le disposizioni testamentarie a favore del tutore o del protutore del testatore, disciplinate dall'articolo 596.
- Le norme sulle persone interposte rispetto a tali incapacità, previste dall'articolo 599.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 597 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.