Formalità del testamento segreto - Art. 605
Le formalità del testamento segreto ex art. 605 c.c.: sigillatura, consegna al notaio con due testimoni, dichiarazione del testatore e atto di ricevimento.
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un'impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire ne estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri. Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità. L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Per fare un testamento segreto, la carta con le disposizioni o l'involto deve essere sigillata con un'impronta in modo che non possa essere aperto senza romperla. Il testatore consegna personalmente al notaio la carta così sigillata alla presenza di due testimoni, oppure la fa sigillare in loro presenza. Il testatore dichiara che in quella carta è contenuto il suo testamento.
Se il testatore è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e, se il testamento è stato scritto da altri, dichiarare per iscritto di averlo letto. Il notaio redige poi l'atto di ricevimento, indicando la consegna, la dichiarazione, il numero e l'impronta dei sigilli, e la presenza dei testimoni. L'atto è firmato dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può firmare per qualsiasi impedimento, si seguono le regole del testamento pubblico (art. 603). Tutto deve essere fatto di seguito, senza interruzioni.
Quando si applica
- Una persona consegna al notaio una busta sigillata con le sue volontà, alla presenza di due testimoni, dichiarando che è il suo testamento.
- Un testatore sordomuto scrive su un foglio la dichiarazione che quel plico contiene il testamento, alla presenza dei testimoni.
- Il notaio redige l'atto di ricevimento subito dopo la consegna, indicando il numero e l'impronta dei sigilli.
- Un testatore con un braccio ingessato non può firmare l'atto di ricevimento, quindi si applicano le regole del testamento pubblico.
- Il testatore sigilla personalmente la carta con un'impronta a ceralacca, poi la consegna al notaio con i testimoni.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda il testamento olografo (art. 602) né il testamento pubblico (art. 603).
- Non stabilisce i requisiti di capacità dei testimoni (art. 597) o dell'interprete (art. 597).
- Non tratta della nullità del testamento per difetto di forma (art. 606).
- Non disciplina il ritiro del testamento segreto (art. 608).
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