Art. 607 Codice Civile

Validità del testamento segreto come olografo (Art. 607)

Se il testamento segreto non ha le sue formalità proprie, vale comunque come olografo purché ne abbia i requisiti (art. 607).

Testo ufficiale Art. 607 Codice Civile — Italia

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Un testamento segreto è quello scritto dal testatore o da un terzo, sigillato e consegnato al notaio. Un testamento olografo è invece scritto interamente a mano, datato e firmato dal testatore.

Se il testamento segreto non rispetta le formalità che gli sono proprie (ad esempio, la sigillatura o la presenza di testimoni), può comunque essere considerato valido come testamento olografo, a condizione che sia stato scritto a mano, datato e firmato dal testatore. La legge lo salva, insomma, purché abbia i requisiti minimi dell'olografo.

Quando si applica

  • Una persona redige un testamento segreto ma dimentica di sigillare il plico. Se il foglio è scritto a mano, datato e firmato, può valere come olografo.
  • Il testatore consegna al notaio un plico sigillato, ma il sigillo è rotto al momento dell'apertura. Se il contenuto è autografo, il testamento può essere salvato.
  • Un testamento segreto viene redatto con l'aiuto di un terzo, ma il notaio non osserva le formalità di ricezione. Se il documento è scritto a mano dal testatore, può essere considerato olografo.
  • Un testamento segreto è redatto al computer e stampato, poi sigillato e consegnato. Se manca la scrittura a mano, non può essere salvato come olografo.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa disposizione non regola la validità del testamento olografo che manca dei propri requisiti (art. 606).
  • Non si applica al testamento pubblico (art. 603).
  • Non riguarda la nullità del testamento segreto per vizi diversi dalla forma, come l'incapacità del testatore.
  • Non tratta del ritiro del testamento segreto (art. 608).

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