Comunicazione dei testamenti alla cancelleria - Art. 622
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale copia dei verbali ex artt. 620 e 621 e del testamento pubblico (Art. 622)
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.(111) 112a -------------- AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." -------------- AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il notaio, dopo aver pubblicato un testamento olografo o segreto (articoli 620 e 621), oppure quando ha un testamento pubblico, deve inviare una copia dei relativi verbali e del testamento pubblico alla cancelleria del tribunale del luogo dove si è aperta la successione. La comunicazione va fatta in carta libera, cioè senza bollo.
L'obbligo è a carico del notaio, non dell'erede o del legatario. La norma si riferiva originariamente alla "pretura", ma oggi il tribunale ordinario ha sostituito la pretura in seguito alle riforme del 1998.
Questa disposizione serve a rendere pubblico l'atto e a consentire la conservazione presso il tribunale per eventuali controlli.
Quando si applica
- Un notaio ha pubblicato un testamento olografo e deve inviare il verbale di pubblicazione al tribunale.
- Un notaio ha ricevuto in deposito un testamento segreto e dopo la pubblicazione ne trasmette copia alla cancelleria.
- Un testamento pubblico è stato redatto dal notaio, che ne invia una copia al tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione.
- La successione si apre a Milano, il notaio invia i documenti al tribunale di Milano.
- Dopo la morte del testatore, il notaio adempie all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 622.
Cosa questo articolo non dice
- La disposizione non regola il contenuto o la validità del testamento (questi sono disciplinati da altre norme, come gli artt. 624-632).
- Non stabilisce termini precisi per la trasmissione (il termine è stabilito da altre leggi o prassi).
- Non riguarda la comunicazione agli eredi o legatari (che è oggetto dell'art. 623).
- Non si applica ai testamenti speciali (ad esempio in nave o in aereo, artt. 611-618).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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