Art. 623 Codice Civile

Obbligo di comunicare il testamento - Art. 623

Il notaio deve comunicare l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce domicilio o residenza, dopo la morte del testatore.

Testo ufficiale Art. 623 Codice Civile — Italia

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma impone al notaio che ha ricevuto un testamento di avvertire gli eredi e i legatari della sua esistenza. Per il testamento pubblico, l'obbligo scatta appena il notaio viene a conoscenza della morte del testatore. Per il testamento olografo o segreto, invece, scatta dopo la pubblicazione (articoli 620 e 621).

Il notaio comunica solo alle persone il cui domicilio o residenza gli è noto. Non deve cercare chi non conosce, né spedire il testo del testamento: basta informare che esiste. La comunicazione avviene con i mezzi ordinari (lettera, telefono, ecc.), senza forme particolari.

Quando si applica

  • Il notaio viene a sapere della morte di Tizio, che aveva fatto testamento pubblico da lui redatto; deve subito informare gli eredi di cui conosce l'indirizzo.
  • Dopo la pubblicazione di un testamento olografo, il notaio scopre che uno dei legatari abita a Milano; gli scrive per comunicargli l'esistenza del testamento.
  • Un notaio riceve un testamento segreto, lo pubblica, ma non conosce la residenza di un erede; per quello non ha obbligo di comunicazione.
  • Il notaio sa che un erede è domiciliato all'estero; lo informa ugualmente, perché il domicilio è conosciuto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non obbliga il notaio a cercare eredi o legatari di cui ignora il domicilio o la residenza.
  • Non impone al notaio di consegnare copia del testamento, ma solo di comunicare che esiste.
  • Non si applica a testamenti ricevuti da altri notai: ciascun notaio risponde solo per quelli da lui ricevuti.
  • Non fissa un termine preciso in giorni; si richiede di agire 'appena nota la morte' o dopo la pubblicazione.

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