Art. 620 Codice Civile

Pubblicazione testamento olografo - Art. 620

Obbligo di presentare al notaio il testamento olografo dopo la morte. Pubblicazione con testimoni, verbale, cancellazione di frasi non patrimoniali.

Testo ufficiale Art. 620 Codice Civile — Italia

Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.(111) (112a) 273 300 341 Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta. Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario. Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione. Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il giudice di pace può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.(111) (112a) 273 300 341 --------------- AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (273) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (300) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025. --------------- AGGIORNAMENTO (341) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Chiunque si trovi in possesso di un testamento scritto a mano (olografo) deve portarlo a un notaio per la pubblicazione appena viene a sapere della morte del testatore. Se qualcuno ritarda, chi ha interesse può chiedere al giudice di pace del luogo dove si è aperta la successione di fissare un termine.

Il notaio pubblica il testamento davanti a due testimoni. Redige un verbale (atto pubblico) che descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e, se era chiuso con sigillo, menziona l'apertura. Il verbale è firmato da chi presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Al verbale si allegano la carta del testamento (vidimata dal notaio e dai testimoni in ogni mezzo foglio), l'estratto dell'atto di morte o la copia del provvedimento di apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza di morte presunta.

Se il testamento era stato depositato dal testatore presso un notaio, è il notaio depositario a pubblicarlo. Dopo la pubblicazione, il testamento olografo ha efficacia. Il giudice di pace, su istanza di chi ha interesse e per giustificati motivi, può disporre la cancellazione di periodi o frasi di carattere non patrimoniale dal testamento e la loro omissione nelle copie, salvo che l'autorità giudiziaria ordini la copia integrale.

Quando si applica

  • Trovate tra le carte del defunto un testamento scritto a mano. Dovete consegnarlo a un notaio.
  • Un erede sospetta che qualcuno nasconda il testamento olografo e chiede al giudice di pace di fissare un termine per la presentazione.
  • Il notaio, ricevuto il testamento olografo chiuso con sigillo, lo apre in presenza di testimoni e redige il verbale.
  • Il testamento olografo era stato depositato presso un notaio; dopo la morte del testatore, il notaio procede direttamente alla pubblicazione.
  • Il giudice di pace, su richiesta di un familiare, cancella dal testamento frasi offensive non patrimoniali prima di rilasciare le copie.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la validità del testamento olografo (art. 619).
  • Non disciplina la pubblicazione del testamento segreto (art. 621).
  • Non stabilisce le conseguenze della mancata presentazione del testamento oltre i termini.
  • Non si occupa della comunicazione del testamento agli eredi e legatari (art. 622 e 623).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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