Art. 632 Codice Civile

Nullità del legato rimesso all'arbitrio altrui - Art. 632

Art. 632: nullo il legato lasciato al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo. Eccezione: legato a titolo di rimunerazione per servizi prestati.

Testo ufficiale Art. 632 Codice Civile — Italia

È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato. Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 632 distingue due ipotesi. La prima è la nullità della disposizione testamentaria che rimette al mero arbitrio dell'onerato (cioè di chi è gravato dal legato) o di un terzo la determinazione dell'oggetto o della quantità del legato. Se il testatore lascia la scelta senza alcun criterio oggettivo, il legato è nullo.

La seconda ipotesi è un'eccezione: sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità. In questo caso, la mancanza di indicazione non rende nullo il legato, perché si presume che il legato compensi servizi già resi.

Il "mero arbitrio" significa che la determinazione è lasciata alla pura volontà discrezionale, senza parametri o criteri. Se invece la determinazione è affidata a un terzo ma in base a elementi oggettivi (ad esempio il valore di stima) la disposizione potrebbe essere valida sotto altri profili, ma l'art. 632 non la riguarda.

Quando si applica

  • Il testatore scrive: 'Lascio a Tizio quanto il mio erede Caio vorrà dargli' – il legato è nullo perché rimesso al mero arbitrio dell'erede onerato.
  • Il testatore lascia 'a Tizio un legato di importo da determinarsi dal mio amico Sempronio' senza indicare criteri – il legato è nullo.
  • Il testatore, dopo aver ricevuto assistenza dal nipote, scrive: 'Lascio a mio nipote, a titolo di rimunerazione per l'aiuto prestatomi, un legato' senza specificare l'oggetto – il legato è valido.
  • Il testatore dispone: 'Lascio a Tizio il mio orologio o un altro bene a scelta dell'erede' – la scelta dell'erede è mero arbitrio, il legato è nullo.
  • Il testatore lascia 'a Tizio, per i servizi resimi, un legato di valore non indicato' – il legato è valido ai sensi dell'eccezione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre i casi in cui il terzo debba determinare l'oggetto o la quantità secondo criteri oggettivi (es. prezzo di mercato, perizia) – tali ipotesi possono rientrare nell'art. 631 o essere valutate diversamente.
  • Non riguarda la validità di un legato sottoposto a condizione (sospensiva o risolutiva) – la disciplina è negli artt. 633 e seguenti.
  • Non copre l'erronea indicazione del legatario o della cosa oggetto del legato – è l'art. 625 a regolare quell'ipotesi.
  • Non si occupa dei legati fatti a favore di persone incerte o di enti – vanno valutati alla luce degli artt. 628, 629 e 630.

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