Condizione sospensiva o risolutiva - Art. 633
L'articolo 633 del Codice Civile permette di inserire una condizione sospensiva o risolutiva nelle disposizioni testamentarie a titolo universale o particolare.
Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 633 del Codice Civile dispone che le disposizioni testamentarie a titolo universale (istituzione di erede) o particolare (legato) possono essere sottoposte a una condizione sospensiva o risolutiva.
La condizione sospensiva sospende l'efficacia della disposizione fino al verificarsi dell'evento futuro e incerto. Se l'evento non si verifica, la disposizione non produce effetti. La condizione risolutiva, invece, fa cessare l'efficacia della disposizione se l'evento si verifica; in caso contrario, la disposizione rimane efficace.
Quando si applica
- Un testatore lascia un immobile al nipote a condizione che si sposi entro cinque anni. Se il nipote non si sposa, l'immobile non gli viene trasferito.
- Una testatrice nomina erede il figlio a condizione che non si trasferisca all'estero. Se il figlio si trasferisce, perde l'eredità.
- Un legato di un'auto a condizione che il legatario superi l'esame di guida. Se non lo supera, l'auto non gli viene consegnata.
- Un testatore lascia una somma di denaro a un amico a condizione che l'amico si prenda cura del suo cane fino alla morte del cane. Se l'amico non lo fa, la somma non viene erogata.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 633 non regola le condizioni nei contratti, ma solo nei testamenti.
- Non si occupa delle condizioni impossibili o illecite, disciplinate dall'articolo 634.
- Non tratta dell'amministrazione dei beni in pendenza della condizione, oggetto degli articoli 639 e seguenti.
- Non copre le condizioni di reciprocità, regolate dall'articolo 635.
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