Effetti del ritorno del morto presunto - Art. 66
Se la persona dichiarata morta presunta ritorna o ne è provata l'esistenza, recupera i beni nello stato attuale e i prezzi dovuti o reinvestiti ex Art. 66.
La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito. Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art.
- 63. Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte. Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta fa ritorno o dimostra di essere in vita, ha diritto di recuperare il proprio patrimonio nello stato in cui i beni si trovano. Qualora i beni siano stati venduti, la persona ha diritto di ottenere il prezzo ancora dovuto dai compratori oppure i beni nei quali tale prezzo è stato reinvestito.
La persona ritornata può anche pretendere il pagamento delle obbligazioni che si ritenevano estinte a seguito della dichiarazione di morte presunta. Se viene provata la data effettiva della morte, questi medesimi diritti spettano a chi sarebbe stato erede o legatario a quella data, per il periodo precedente al decesso.
In ogni caso restano salvi gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni che si sono compiute.
Quando si applica
- Un uomo dichiarato morto presunto rientra in patria e chiede la restituzione della casa di famiglia rimasta a un erede.
- Una donna ricomparsa esige dal compratore il pagamento della rata di vendita di un immobile alienato dagli eredi e non ancora saldata.
- Un debitore dell'assente, che aveva smesso di pagare credendo il debito estinto per la morte presunta, si vede richiedere l'adempimento dal ritornato.
- I parenti provano la data esatta della morte successiva alla dichiarazione e subentrano nei diritti sui beni acquistati con la vendita del patrimonio.
Cosa questo articolo non dice
- La validità del nuovo matrimonio contratto dal coniuge del morto presunto, disciplinata in materia di stato civile e matrimonio.
- La procedura giudiziale per richiedere la dichiarazione di esistenza o la constatazione di morte.
- La restituzione dei frutti o rendite godute dai possessori prima del ritorno della persona.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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