Dichiarazione di esistenza dopo morte presunta - Art. 67
L'art. 67 c.c. permette la dichiarazione di esistenza della persona dichiarata morta presunta e l'accertamento della morte su richiesta del PM o interessati.
La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se una persona è stata dichiarata morta presunta, chiunque abbia interesse (ad esempio il pubblico ministero o un parente) può sempre chiedere al giudice di dichiarare che la persona è ancora viva, oppure di accertare che è effettivamente morta. Questa richiesta si fa in contraddittorio con tutte le persone che hanno partecipato al processo di dichiarazione di morte presunta.
L'articolo non specifica quali prove siano necessarie, ma stabilisce che la procedura è sempre possibile, anche dopo molti anni. La richiesta può essere fatta in qualsiasi momento, senza limiti di tempo.
Quando si applica
- Un parente scopre che la persona dichiarata morta presunta è viva e chiede la dichiarazione di esistenza.
- Un erede vuole accertare la morte effettiva per ottenere l'eredità.
- Il pubblico ministero richiede l'accertamento della morte per ragioni di stato civile.
- Un coniuge che si è risposato dopo la dichiarazione di morte presunta vuole chiarire lo stato della persona.
- Un creditore che aveva un credito verso la persona dichiarata morta presunta chiede l'accertamento.
Cosa questo articolo non dice
- La procedura per dichiarare la morte presunta (non trattata in questo articolo).
- Gli effetti patrimoniali della dichiarazione di morte presunta (disciplinati da altre norme).
- La nullità del nuovo matrimonio (art. 68 c.c.).
- Le prove specifiche necessarie per l'accertamento (non indicate dall'articolo).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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