Art. 684 Codice Civile

Revoca del testamento olografo per distruzione - Art. 684

Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato è revocato, salvo prova che il fatto sia stato di altri o senza intenzione del testatore. Art. 684.

Testo ufficiale Art. 684 Codice Civile — Italia

Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce che la distruzione, la lacerazione o la cancellazione di un testamento olografo (scritto a mano dal testatore) ne comporta la revoca, totale o parziale a seconda dell'estensione del danno.

La revoca non avviene se si dimostra che l'atto è stato compiuto da una persona diversa dal testatore, oppure che il testatore, pur avendo materialmente danneggiato il documento, non aveva l'intenzione di revocarlo (ad esempio per un errore o un incidente).

L'onere della prova spetta a chi sostiene la validità del testamento nonostante il danno.

Quando si applica

  • Il testatore trova il proprio testamento olografo strappato in due metà.
  • Un familiare, dopo la morte del testatore, lacera il testamento per nasconderlo.
  • Il testatore cancella con un tratto di penna una clausola del testamento.
  • Il testatore distrugge intenzionalmente il testamento bruciandolo.
  • Una macchia di caffè rende illeggibile parte del testamento olografo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda la revoca del testamento pubblico o segreto (disciplinata da altre norme).
  • Non copre la revoca per testamento posteriore (art. 682) o per dichiarazione espressa (art. 680).
  • Non si applica alla distruzione del testamento avvenuta dopo la morte del testatore per cause accidentali non imputabili a terzi (ad esempio un incendio) – in tal caso il testamento si considera perduto, non revocato.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 684 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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