Art. 679 Codice Civile

Non si può rinunciare a revocare il testamento - Art. 679

Art. 679 Codice Civile: non si può rinunciare alla facoltà di revocare o modificare il testamento; clausole contrarie nulle.

Testo ufficiale Art. 679 Codice Civile — Italia

Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 679 del Codice Civile stabilisce un principio fondamentale: il testatore non può in alcun modo rinunciare al potere di revocare o modificare le proprie disposizioni testamentarie. Questo significa che qualsiasi clausola o condizione inserita in un testamento che tenti di rendere irrevocabile una disposizione è nulla.

La norma si applica a ogni tipo di testamento (olografo, pubblico, segreto) e a qualsiasi patto con cui il testatore prometta di non cambiare le sue volontà. Anche una dichiarazione resa in un atto separato, come un contratto con un erede, è inefficace se mira a limitare la revocabilità.

Di conseguenza, il testatore resta sempre libero di revocare o modificare il testamento fino al momento della morte, indipendentemente da qualunque impegno precedente. La nullità delle clausole contrarie opera automaticamente, senza bisogno di una pronuncia giudiziale.

Quando si applica

  • Un testatore scrive nel testamento: 'Rinuncio alla facoltà di revocare questa disposizione'. La clausola è nulla e può sempre revocare.
  • Un testatore promette verbalmente al figlio che non modificherà il testamento. La promessa non ha effetto giuridico.
  • Un testatore e un legatario firmano un contratto con cui il testatore si impegna a non revocare il legato. Il contratto è nullo per violazione dell'art. 679.
  • Una condizione in un testamento stabilisce: 'Se tento di revocare, la disposizione decade'. La condizione è nulla.
  • Due coniugi redigono un testamento congiuntivo, credendo di renderlo irrevocabile. L'art. 679 impedisce che sia irrevocabile.

Cosa questo articolo non dice

  • L'art. 679 non stabilisce le modalità di revoca del testamento (vedi artt. 680 e seguenti).
  • Non riguarda la revocazione per sopravvenienza di figli (art. 687).
  • Non si applica alla distruzione del testamento olografo come forma di revoca (art. 684).
  • Non impedisce che il testatore subisca pressioni morali; regola solo la validità di clausole che limitano il potere di revoca.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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