Revocazione della revocazione del testamento - Art. 681
Art. 681 cod. civ.: la revoca di un testamento può essere a sua volta revocata con le forme dell'art. 680. In tal caso le disposizioni revocate rivivono.
La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il testamento può essere revocato, in tutto o in parte, con un atto successivo che segua le forme previste dall'articolo 680. Questa revoca non è definitiva: il testatore può a sua volta revocare la revocazione.
Per revocare la revocazione occorre utilizzare le stesse forme della revocazione espressa, cioè un nuovo testamento o una dichiarazione espressa nelle forme di legge. L'effetto è che le disposizioni originariamente revocate tornano in vita come se non fossero mai state revocate.
La norma si applica sia alla revocazione totale sia a quella parziale del testamento.
Quando si applica
- Tizio redige un testamento in cui lascia la casa al figlio. Poi fa un testamento successivo che revoca quel lascito. Pentito, fa un terzo testamento che revoca la revoca, facendo rivivere il lascito originario.
- Un testatore distrugge il testamento olografo (revoca), ma successivamente redige una copia conforme e la deposita dal notaio con dichiarazione di revoca della distruzione.
- Una persona aveva revocato un legato a favore di un amico dopo un litigio. Dopo la riconciliazione, decide di revocare quella revoca mediante atto pubblico.
- In caso di revocazione parziale, ad esempio la modifica di un legato, il testatore può revocare quella modifica e ripristinare il legato originario.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la revocazione del testamento stesso, che è regolata dagli articoli 679 e seguenti.
- Non riguarda la revocazione per sopravvenienza di figli (articolo 687).
- Non si applica alle donazioni o ad altri atti tra vivi.
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