Art. 71 Codice Civile

Tutela dei diritti della persona ignota - Art. 71

Art. 71 CC: i diritti della persona ignota (o eredi) non sono pregiudicati salvo prescrizione/usucapione. Frutti dovuti solo da costituzione in mora.

Testo ufficiale Art. 71 Codice Civile — Italia

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione. La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo protegge i diritti di una persona di cui non si sa se sia viva o morta (persona di cui si ignora l'esistenza) e dei suoi eredi. Le norme precedenti (artt. 70 e seguenti) non cancellano automaticamente il diritto di chiedere l'eredità o altri diritti che spetterebbero a quella persona. Tuttavia, il tempo può estinguere questi diritti per prescrizione (scadenza dei termini) o per usucapione (possesso prolungato altrui).

Inoltre, se qualcuno ha goduto dei beni della persona ignota, non deve restituire i frutti (ad esempio, affitti o raccolti) finché non riceve una costituzione in mora, cioè un formale atto di richiesta da parte dell'avente diritto.

Quando si applica

  • Un erede che rivendica un'eredità dopo la scomparsa di una persona, prima che ne venga dichiarata la morte presunta.
  • Un possessore che ha occupato un fondo di una persona di cui si ignora l'esistenza per oltre vent'anni e invoca l'usucapione contro la richiesta dell'erede.
  • Un affittuario che ha raccolto i canoni di un immobile appartenuto a una persona scomparsa e viene ora chiamato a restituirli dall'erede.
  • Un creditore che vuole far valere un diritto di credito nei confronti dell'eredità di una persona di esistenza incerta.
  • Un notaio che deve gestire una successione in cui uno dei chiamati è di esistenza ignota e deve verificare se i diritti sono ancora esercitabili.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce termini precisi di prescrizione o usucapione (vanno cercati negli articoli generali del codice).
  • Non disciplina la dichiarazione di morte presunta (artt. 72 e seguenti).
  • Non regola la divisione ereditaria (artt. 713 e seguenti).
  • Non attribuisce automaticamente i beni allo Stato o ad altri soggetti in assenza di eredi.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 71 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile