Successione persona di cui si ignora l'esistenza – Art. 70
L'articolo 70 regola la successione quando si ignora l'esistenza del chiamato: i subentranti devono fare inventario e dare cauzione.
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione. Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando si apre una successione, se la persona che avrebbe diritto di ereditare è di esistenza ignota, la legge fa subentrare coloro che avrebbero ereditato se quella persona non ci fosse stata. Questo avviene salvo il diritto di rappresentazione, cioè la possibilità che i discendenti della persona ignota prendano il suo posto.
Coloro che ricevono l'eredità devono prima fare l'inventario dei beni e dare una cauzione, cioè una garanzia, per tutelare eventuali diritti futuri della persona ignota.
Quando si applica
- Un fratello scomparso da anni di cui non si hanno notizie; alla morte del padre, la sua quota ereditaria viene assegnata agli altri fratelli, che devono fare inventario e prestare cauzione.
- Un testamento nomina erede una persona di cui non si sa se sia viva o morta; gli altri eredi designati subentrano con l'obbligo di inventario e cauzione.
- Un cittadino italiano all'estero non dà più notizie; alla morte del suo parente, l'eredità che gli sarebbe spettata è devoluta agli altri eredi, con i medesimi obblighi.
- Un figlio dichiarato disperso in guerra di cui si ignora l'esistenza; alla morte del nonno, i nipoti subentrano come eredi sostituti, ma devono procedere all'inventario e alla cauzione.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda il caso di una persona dichiarata morta presunta, che è regolato dalle norme sulla dichiarazione di morte presunta.
- Non si applica alla successione di una persona di cui si conosce l'esistenza ma non il luogo – serve che l'esistenza stessa sia ignota.
- Non copre l'ipotesi in cui l'erede sia semplicemente assente o irreperibile, ma noto come vivente.
- Non disciplina la rappresentazione ordinaria (art. 69), che invece è fatta salva come diritto della persona ignota.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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