Art. 711 Codice Civile

Gratuità e compenso dell'esecutore: Art. 711

L'incarico di esecutore testamentario è per legge gratuito. Il testatore può però prevedere un compenso specifico a carico dell'asse ereditario.

Testo ufficiale Art. 711 Codice Civile — Italia

L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'ufficio dell'esecutore testamentario è un incarico di norma gratuito. La persona indicata nel testamento per curare l'attuazione delle disposizioni del defunto svolge la propria attività senza diritto a un compenso automatico.

Il testatore ha tuttavia la facoltà di disporre espressamente una retribuzione a favore dell'esecutore. In questo caso, la somma o la prestazione stabilita grava direttamente sull'eredità come peso ereditario.

In assenza di una specifica previsione all'interno del testamento, l'esecutore non può pretendere alcuna remunerazione dagli eredi o dai legatari per l'opera prestata.

Quando si applica

  • Il testatore inserisce nel testamento una clausola che assegna un compenso all'esecutore per l'attività svolta.
  • L'esecutore testamentario richiede una remunerazione agli eredi senza che il testamento contenga disposizioni in merito.
  • Gli eredi si oppongono al pagamento della retribuzione disposta dal defunto nel testamento a favore dell'esecutore.

Cosa questo articolo non dice

  • Il rimborso delle spese anticipate dall'esecutore per la gestione dei beni ereditari, disciplinato separatamente.
  • La richiesta di fissazione del compenso al giudice quando la scheda testamentaria non stabilisce nulla.
  • La rendicontazione della gestione patrimoniale richiesta agli eredi al termine dell'incarico.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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