Art. 89 Codice Civile

Divieto temporaneo di nuove nozze - Art. 89

Art. 89 vieta nuove nozze alla donna entro trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio precedente, salvo eccezioni.

Testo ufficiale Art. 89 Codice Civile — Italia

Divieto temporaneo di nuove nozze. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi . Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 89 del Codice Civile stabilisce un divieto temporaneo per la donna di contrarre un nuovo matrimonio.

Il divieto dura trecento giorni a partire dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio precedente.

Sono previste eccezioni: se lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili è pronunciato per specifici motivi previsti dalla legge 898/1970, o se il matrimonio è dichiarato nullo per impotenza. Inoltre, il tribunale può autorizzare le nozze se è esclusa la gravidanza o se il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti.

Il divieto cessa anche quando la gravidanza termina.

Quando si applica

  • Una donna divorziata che vuole risposarsi prima che siano trascorsi trecento giorni dalla sentenza di divorzio.
  • Una vedova che ha partorito un figlio e intende risposarsi subito dopo il parto.
  • Una donna il cui matrimonio è stato annullato per impotenza del marito.
  • Una donna che chiede al tribunale l'autorizzazione a risposarsi dimostrando di non essere incinta.
  • Una donna il cui marito è stato assente per più di trecento giorni prima dello scioglimento del matrimonio.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica all'uomo (il divieto riguarda solo la donna).
  • Non si applica in caso di semplice separazione legale (il divieto scatta solo dopo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili).
  • Non impedisce il matrimonio dopo trecento giorni se la gravidanza è ancora in corso (il divieto cessa quando la gravidanza termina).

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