Divieto temporaneo di nuove nozze - Art. 89
Art. 89 vieta nuove nozze alla donna entro trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio precedente, salvo eccezioni.
Divieto temporaneo di nuove nozze. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi . Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 89 del Codice Civile stabilisce un divieto temporaneo per la donna di contrarre un nuovo matrimonio.
Il divieto dura trecento giorni a partire dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio precedente.
Sono previste eccezioni: se lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili è pronunciato per specifici motivi previsti dalla legge 898/1970, o se il matrimonio è dichiarato nullo per impotenza. Inoltre, il tribunale può autorizzare le nozze se è esclusa la gravidanza o se il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti.
Il divieto cessa anche quando la gravidanza termina.
Quando si applica
- Una donna divorziata che vuole risposarsi prima che siano trascorsi trecento giorni dalla sentenza di divorzio.
- Una vedova che ha partorito un figlio e intende risposarsi subito dopo il parto.
- Una donna il cui matrimonio è stato annullato per impotenza del marito.
- Una donna che chiede al tribunale l'autorizzazione a risposarsi dimostrando di non essere incinta.
- Una donna il cui marito è stato assente per più di trecento giorni prima dello scioglimento del matrimonio.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica all'uomo (il divieto riguarda solo la donna).
- Non si applica in caso di semplice separazione legale (il divieto scatta solo dopo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili).
- Non impedisce il matrimonio dopo trecento giorni se la gravidanza è ancora in corso (il divieto cessa quando la gravidanza termina).
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