Divieto di matrimonio per omicidio del coniuge - Art. 88
Non si può sposare chi è stato condannato per omicidio del coniuge dell'altro. Sospensione se rinvio a giudizio o cattura fino a proscioglimento.
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 88 del Codice Civile impedisce il matrimonio tra due persone quando una di esse è stata condannata in via definitiva per omicidio volontario (consumato o tentato) commesso contro il coniuge dell'altra. Il divieto è reciproco: né l'assassino né il vedovo o la vedova possono sposarsi tra loro.
Se invece la persona è soltanto rinviata a giudizio (rinvio a giudizio) o è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare (cattura) per lo stesso fatto, la celebrazione del matrimonio viene sospesa fino a quando non interviene una sentenza di proscioglimento. In pratica, il matrimonio non può essere celebrato fino all'assoluzione definitiva.
Il termine "omicidio consumato o tentato" si riferisce al reato di omicidio doloso, non colposo. La condanna deve essere passata in giudicato per rendere permanente l'impedimento. Il semplice sospetto o la pendenza di un procedimento penale senza rinvio a giudizio né cattura non blocca il matrimonio.
Quando si applica
- Tizio uccide volontariamente la moglie di Caio, viene condannato in via definitiva. Tizio e Caio non possono sposarsi.
- Tizio tenta di uccidere la moglie di Caio, viene condannato per tentato omicidio. Lo stesso impedimento si applica.
- Caio viene rinviato a giudizio per l'omicidio della moglie di Tizio. Il matrimonio tra Caio e Tizio è sospeso fino a che Caio non sia prosciolto.
- Caio è arrestato in attesa di giudizio per l'omicidio della moglie di Tizio. Identica sospensione del matrimonio fino a sentenza di proscioglimento.
Cosa questo articolo non dice
- Omicidio di un parente diverso dal coniuge (es. padre, fratello) della controparte: non è coperto dall'articolo 88, ma eventualmente da altri impedimenti (art. 87).
- Omicidio colposo (non volontario): l'articolo richiede omicidio consumato o tentato con dolo, non è applicabile.
- Condanna per omicidio del proprio coniuge (non del coniuge dell'altra persona): la norma riguarda solo l'omicidio del coniuge dell'altro soggetto.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 88 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.