Art. 88 Codice Civile

Divieto di matrimonio per omicidio del coniuge - Art. 88

Non si può sposare chi è stato condannato per omicidio del coniuge dell'altro. Sospensione se rinvio a giudizio o cattura fino a proscioglimento.

Testo ufficiale Art. 88 Codice Civile — Italia

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 88 del Codice Civile impedisce il matrimonio tra due persone quando una di esse è stata condannata in via definitiva per omicidio volontario (consumato o tentato) commesso contro il coniuge dell'altra. Il divieto è reciproco: né l'assassino né il vedovo o la vedova possono sposarsi tra loro.

Se invece la persona è soltanto rinviata a giudizio (rinvio a giudizio) o è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare (cattura) per lo stesso fatto, la celebrazione del matrimonio viene sospesa fino a quando non interviene una sentenza di proscioglimento. In pratica, il matrimonio non può essere celebrato fino all'assoluzione definitiva.

Il termine "omicidio consumato o tentato" si riferisce al reato di omicidio doloso, non colposo. La condanna deve essere passata in giudicato per rendere permanente l'impedimento. Il semplice sospetto o la pendenza di un procedimento penale senza rinvio a giudizio né cattura non blocca il matrimonio.

Quando si applica

  • Tizio uccide volontariamente la moglie di Caio, viene condannato in via definitiva. Tizio e Caio non possono sposarsi.
  • Tizio tenta di uccidere la moglie di Caio, viene condannato per tentato omicidio. Lo stesso impedimento si applica.
  • Caio viene rinviato a giudizio per l'omicidio della moglie di Tizio. Il matrimonio tra Caio e Tizio è sospeso fino a che Caio non sia prosciolto.
  • Caio è arrestato in attesa di giudizio per l'omicidio della moglie di Tizio. Identica sospensione del matrimonio fino a sentenza di proscioglimento.

Cosa questo articolo non dice

  • Omicidio di un parente diverso dal coniuge (es. padre, fratello) della controparte: non è coperto dall'articolo 88, ma eventualmente da altri impedimenti (art. 87).
  • Omicidio colposo (non volontario): l'articolo richiede omicidio consumato o tentato con dolo, non è applicabile.
  • Condanna per omicidio del proprio coniuge (non del coniuge dell'altra persona): la norma riguarda solo l'omicidio del coniuge dell'altro soggetto.

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