Pubblicazione matrimonio: termine celebrazione - Art. 99
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dalla pubblicazione e decade se non celebrato entro centottanta giorni.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La pubblicazione del matrimonio è l'atto con cui si dà notizia pubblica dell'intenzione di sposarsi. Dopo che la pubblicazione è stata completata, bisogna attendere almeno quattro giorni prima di poter celebrare il matrimonio.
Se il matrimonio non viene celebrato entro centottanta giorni dalla pubblicazione, questa perde ogni effetto e si considera come non avvenuta. La coppia deve quindi ripetere la pubblicazione se vuole sposarsi successivamente.
Quando si applica
- Una coppia completa la pubblicazione lunedì e vuole sposarsi il mercoledì successivo, ma deve attendere almeno il giovedì (quarto giorno).
- Dopo la pubblicazione, la coppia si separa e non celebra il matrimonio entro centottanta giorni; la pubblicazione diventa nulla.
- Una coppia tenta di celebrare il matrimonio il terzo giorno dopo la pubblicazione; l'ufficiale di stato civile lo rifiuta.
- Trascorsi centottanta giorni dalla pubblicazione, la coppia decide di sposarsi ma deve rifare la pubblicazione.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola i requisiti di età o altri impedimenti al matrimonio.
- Non stabilisce le formalità della pubblicazione (come e dove va fatta).
- Non indica le conseguenze se il matrimonio viene celebrato dopo la scadenza dei centottanta giorni, ma solo che la pubblicazione si considera non avvenuta.
- Non riguarda la pubblicazione per il matrimonio religioso con effetti civili, che segue norme concordatarie.
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